Il Tribunale per i Minorenni, di propria iniziativa oppure su segnalazione di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, convoca e ascolta genitori e parenti, compie accertamenti sull’ambiente in cui vive il bambino e sulle sue condizioni. Può pronunciare provvedimenti d’urgenza, disporre l’allontanamento del minore da casa, sospendere i suoi rapporti con i genitori e nominare un tutore. Se verifica lo stato di abbandono, il Tribunale dichiara l’adottabilità del minore.
La coppia aspirante all’adozione di un minore straniero deve presentare domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza e chiedere la dichiarazione di idoneità. La valutazione dell’idoneità è compiuta con particolare attenzione all’attitudine della coppia ad accogliere un minore straniero.
La domanda non accolta entro 2 anni perde efficacia, ma può essere ripresentata.