Che cosa è l’affidamento?
È una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.
A chi viene dato in affidamento il minore?
A un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, a una persona singola o a una comunità di tipo familiare.
È possibile il collocamento di un minore in Istituto?
Si, lo stabilisce il Tribunale per i Minorenni quando non è possibile l’affidamento familiare. Il collocamento temporaneo del figlio in Istituto può avvenire inoltre da parte dei genitori.
Quali sono i compiti di chi ha un minore in affidamento?
Deve accoglierlo presso di sé, mantenerlo, istruirlo ed educarlo, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, sotto la vigilanza del servizio sociale locale.
Quanto dura l’affidamento?
Se non è revocato per esito insoddisfacente, l’affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella propria famiglia.
Quali rapporti ci sono tra l’affidatario e i genitori del minorenne?
I genitori devono continuare ad assolvere i loro compiti educativi e di sostegno affettivo nei confronti del figlio affidato.
L’affidatario deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori, collaborando al suo reinserimento nella famiglia di origine.
L’affidatario ha diritto di assentarsi dal lavoro per assistere il minore?
Sì, ha diritto ai congedi parentali, cioè a quelle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro, previste a favore dei genitori per l’assistenza al bambino (vedere capitolo Lavoro).
Che cosa occorre fare per avere un minore in affidamento?
Si dichiara la propria disponibilità al servizio sociale locale, che valuta l’idoneità ad accogliere minori in affidamento.
Si può scegliere il minore da avere in affidamento?
No, la scelta è dell’ufficio competente, salvo che il minore si trovi, per particolari motivi, di fatto già affidato in via non ufficiale; se esistono i presupposti stabiliti dalla legge, l’affidamento può essere concesso.
L’affidatario riceve un aiuto economico?
Sì. Spetta alla Regione disporre interventi di aiuto economico. Il Giudice, inoltre, può stabilire che l’affidatario riceva gli assegni familiari e le eventuali prestazioni previdenziali relative al minore.
Il minore che è stato affidato ad un Istituto o in affidamento familiare, può essere dichiarato adottabile?
Sì, nel caso che la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino e un valido rapporto affettivo ed educativo.
Che cosa è l’affidamento preadottivo?
È un primo periodo di inserimento del minore nella famiglia prescelta, per verificare se l’adozione può avere esito positivo.
Quanto può durare?
Un anno, ma può essere prorogato poi di un altro anno o revocato se sorgono gravi difficoltà di convivenza.
Che cosa occorre fare se nel Paese di origine del minore non è possibile ottenere un provvedimento di adozione o di affidamento?
I coniugi possono chiedere al Ministero degli Esteri l’autorizzazione per l’ingresso del minore in Italia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’espatrio del minore a scopo di adozione, concessa dall’autorità del Paese di origine. Una volta che il minore è in Italia, il Tribunale per i Minorenni dispone l’affidamento preadottivo.
Se il periodo di affidamento preadottivo non ha buon esito, il minore straniero viene rimpatriato?
No. Dal momento dell’ingresso in Italia si applica al minore la legge italiana. È considerato, pertanto, in stato di abbandono e dato in adozione a un’altra famiglia.