A chi spetta
Per i componenti del nucleo familiare, cioè
- il richiedente l'assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:
- siano orfani di entrambi i genitori
- non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se:
- non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta, per i quali è richiesta la convivenza)
- non sono a carico del richiedente
- non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).
Il familiare di cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità Europea. Se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia.
ATTENZIONE
L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) sempreché lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile.
Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi - se superiori a € 1032,92 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quali redditi non si calcolano
Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:
- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- le pensioni di guerra
- le rendite INAIL
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti
- l'indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
- l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
- i trattamenti di famiglia
- i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
- gli arretrati delle integrazioni salariali.
ALMENO IL 70%
L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.