Le condizioni
La corresponsione dell'assegno scatta quando si verifica uno dei seguenti casi:
- La lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino
- Ex lavoratrice (disoccupata) purché tra la data della perdita del diritto a prestazione previdenziali e la data di nascita o d'ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi
- La lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, purché abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino
ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI
É una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, residenti in Italia, per i figli nati dal 2 luglio 1999 in poi. L'importo dal 1° gennaio 2002 è pari a € 265,20 mensili per cinque mesi.
L'assegno spetta alla donna che:
- non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore a € 265,20 mensili può esserle riconosciuto per la differenza)
- vive in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".
L'assegno va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall'INPS.
La legge finanziaria 2000 ha esteso la prestazione alle residenti cittadine comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Dal 2 luglio 2000 spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni) o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.